Come si forma il governo

Lo scorso 24 aprile il neo rieletto Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha conferito l’incarico di formare il nuovo governo ad Enrico Letta, vicesegretario del Partito Democratico.

Molti di voi si saranno chiesti come avviene la formazione del Governo. Vi proproniamo la nostra guida su come si forma il governo in Italia.

Come si forma il governo: premessa

Il complesso iter formativo del Governo è articolato in diverse fasi: consultazioni, incarico, nomina e giuramento. Di queste 4 fasi soltanto quella della nomina e del successivo giuramento sono disciplinate dalla Costituzione (art. 92, 2° comma e 93), mentre le altre due fasi, consultazioni e incarico, sono rimesse ad una prassi costituzionale trasformatasi in una vera e propria consuetudine.

Come si forma il governo: le consultazioni

Il procedimento di formazione del governo si apre con le consultazioni, svolte dal Presidente della Repubblica e consistenti in una serie di incontri con personalità istituzionali e politiche, nonchè con qualsiasi altra personalità che possa fornire al Capo dello Stato elementi utili diretti a verificare l’esistenza di una maggioranza parlamentare e gli orientamenti da questa espressi. Sulla base di questi elementi, poi, il Presidente della Repubblica individua il personaggio più idoneo al quale conferire l’incarco di formare un Governo che possa ottenere la fiducia di una maggioranza partitico-parlamentare.

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Come si forma il governo: l’incarico

Al termine delle consultazioni, se il Presidente della Repubblica non ritiene di dover acquisire ulteriori elementi informativi procede al conferimento dell’incarico in forma orale. L’incarico viene generalmente accettato con riserva, che può essere sciolta dal Presidente del Consiglio incaricato in due modi:

Come si forma il governo
  • in senso negativo, se il Presidente del Consiglio incaricato non individua le condizioni per formare un governo, egli rinuncia all’incarico;
  • in senso positivo, se il Presidente del Consiglio incaricato riesce a coagulare una maggioranza parlamentare intorno ad un programma di governo e ad una compagine ministeriale (lista dei ministri) da proporre al Capo dello Stato per la successiva nomina.

Come si forma il governo: la nomina

Una volta sciolta positivamente la riserva da parte dell’incaricato e formata la lista dei ministri, il Presidente della Repubblica emana contestualmente tre decreti, tutti controfirmati dal nuovo Presidente del Consiglio:

  1. il decreto di accettazione delle dimissioni del precedente Governo;
  2. il decreto di nomina del nuovo Presidente del Consiglio;
  3. il decreto di nomina dei Ministri del nuovo Governo.

Come si forma il governo: il giuramento

Successivamente alla firma dei decreti di nomina, il procedimento di formazione del Governo si conclude con l’ultima fase: il giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Consiglio e poi dei Ministri (art. 93 Cost.). Con il giuramento il Governo è immesso dell’esercizio delle sue funzioni, cioè entra in carica, e termina il procedimento della sua formazione. La controfirma dei decreti di cui sopra è il primo atto formale del nuovo Presidente del Consiglio.

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Come si forma il governo: la fiducia parlamentare

Anche se la formazione del Governo costituisce un procedimento distinto e autonomo rispetto alla votazione della fiducia parlamentare, occorre ricordare che il Governo è nella pienezza dei suoi poteri soltanto dopo aver ottenuto da entrambe le Camere il voto di fiducia. Ai sensi dell’articolo 94 Cost., entro dieci giorni dal giuramento, il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia: il Presidente del Consiglio espone  il programma di governo approvato dal Consiglio dei ministri. Ciascuna Camera può accordare o respingere il programma con una mozione, che deve essere:

  • motivata, cioè che indichi le ragioni del consenso parlamentare nei confronti dell’indirizzo politico dettato dal nuovo Governo;
  • votata per appello nominale, a scrutinio palese, per evitare che ci siano defezioni rispetto alle indicazioni di voto della coalizione;
  • votata a maggioranza semplice dei presenti (maggioranza relativa).

La fiducia si intende accordata se la mozione è approvata in entrambe le Camere.

La mozione di sfiducia, unica ipotesi di atto interruttivo del rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento è contemplata e ben disciplinata dall’art. 94, 2° e 5° comma, Cost., il quale prevede, infatti, che la mozione di sfiducia, oltre a dover essere anch’essa motivata e votata per appello nominale, deve altresì avere un quorum di presentatori pari ad “almeno un decimo dei componenti della Camera“, e “non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione“, in modo che i parlamentari possano riflettervi.

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